Art. 9.

      1. La legge dello Stato di destinazione contrattuale delle merci trasportate determina i soggetti legittimati a far valere i diritti relativi a una polizza di carico o ad altro documento, cartaceo o informatico, relativo alla merce trasportata

 

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nonché i soggetti nei confronti dei quali tali diritti possono essere fatti valere.